• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

CDS AUDIT S.R.L.

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività
  • Contatti
  • News
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • Privacy Policy
  • Area riservata

Perdita di chance professionale: risarcimento esente da Irpef

12 Maggio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e sono esenti nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che ai fini della determinazione si faccia riferimento al c.c.n.l. di settore (Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute al lavoratore dipendente, dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno. Risarcimento riconosciuto in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, in cui il datore di lavoro era stato condannato a risarcire il proprio dipendente per il danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in materia di retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio.
I giudici tributari hanno affermato l’illegittimità della pretesa tributaria, osservando che il risarcimento accertato dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, riguardava il danno da perdita di chance di accrescimento professionale. Secondo i giudici, data la natura del danno risarcito, le somme percepite dal dipendente devono ritenersi prive di rilievo fiscale, in considerazione della disciplina (art. 6, co. 2, T.U.I.R.) secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come, appunto, quello da perdita di chance.
Inoltre, secondo i giudici, la circostanza che ai fini della quantificazione in termini monetari del pregiudizio le parti abbiano richiamato le norme del CCNL non incide sulla qualificazione giuridica del danno, poiché costituisce un semplice meccanismo di determinazione dell’importo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione evidenziando che le somme percepite dal lavoratore dovessero ritenersi qualificabili a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno), e perciò, soggette a tassazione Irpef; in particolare a tassazione separata, trattandosi di somme percepite in anni successivi a quelli di competenza.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e l’illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che dagli atti di causa risulta che la ripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato” (prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale), e per il riconoscimento del relativo risarcimento del danno.
In breve, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di cd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcune pronunce coperte da giudicato):
– ha dichiarato l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
– ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente;
– ha precisato che il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, di retribuzione”, demandandone la quantificazione a un separato giudizio.
In materia di trattamento retributivo dei dirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd. retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo.
Nel caso di specie, il giudice del lavoro aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche.
Secondo i giudici si realizza una situazione affine a quella del demansionamento o della precarizzazione, là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questo perimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale del lavoro ha qualificato il danno patito dagli esponenti come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale.
Danno che non consiste, quindi, nell’immediata perdita di reddito, ma nella perdita della possibilità di conseguire quella maggiore qualificazione professionale, alla quale poi consegue anche una maggiore potenzialità reddituale. Il danno immediato e diretto dunque, ha colpito la posizione professionale dei lavoratori; mentre la futura minore percezione di reddito ne costituisce solo una ricaduta ulteriore.

Il danno risarcito, dunque, si qualifica come danno emergente e come tale deve ritenersi esente da tassazione, sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto”.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

2 Maggio 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • LinkedIn

Footer

CDS AUDIT S.R.L.

Calle Corona, 2
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

Piazzale Salvo d’Acquisto, 14
34074 Monfalcone (GO)

Via Gradenigo, 24
34073 Grado (GO)

+39 0481 965011
+39 0481 965100

cdsg@cdsaudit.it

cdsaudit@pec.it

logo

Privacy Policy

Copyright © 2025 · CDS AUDIT S.R.L. · P.IVA: 00372210310 · Iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. GO - 47666

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta