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Domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione

20 Settembre 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

20 SETT 2022 Attuazione delle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 settembre 2022, n. 356446)

Il provvedimento in oggetto è stato emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dà attuazione alle disposizioni ivi contenute che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
L’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
In particolare il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Il provvedimento in oggetto approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni.
Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC.
l pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

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